A seguito della pubblicazione del libro dal titolo “L’Avventura Italiana” l’Avvocato Davide Cornalba, avvocato di Lodi, ha avviato la sua collaborazione con un blog di giurisprudenza, curando la categoria dei risarcimenti danni. Qui trovate un collegamento utile al blog dell’Avv. Davide Cornalba, di seguito, invece, abbiamo pubblicato un prezioso contributo offerto alla nostra redazione – molto utile per la rassegna stampa di maggio 2021!

Il risarcimento del terzo trasportato: cos’è e come funziona

Andiamo a conoscere il risarcimento per il terzo trasportato, scoprendo come poterlo richiedere.

Si sente spesso parlare di assicurazioni auto, di risarcimenti per gli incidenti e delle polizze assicurative. Sentiamo parlare frequentemente anche dei risarcimenti che riguardano il conducente o il primo passeggero, ma cosa succede invece agli altri presenti nell’auto? Non è insolito che in una vettura ci siano più persone e quindi come comportarsi in caso di terzo trasportato? Come possiamo richiedere il risarcimento e come funziona? La legge italiana parla chiaro e disciplina attentamente questa eventualità permettendo a tutti di ricevere un risarcimento qualora siano terzi trasportati in un veicolo che si è imbattuto in un sinistro stradale. Andiamo a scoprire tutto in questo articolo per non essere presi alla sprovvista.

Che cos’è?

Quando parliamo di sinistro stradale è possibile, come abbiamo già detto con l’Avv Davide Cornalba, avvocato di Lodi, che vi siano più persone coinvolte quindi che in un veicolo interessato nell’incidente vi sia un trasportato che presenti lesioni. In questo caso con l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private c’è una specifica procedura e disciplina da seguire per consentire al danneggiato di essere risarcito velocemente.

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Come richiedere il risarcimento?

Il terzo trasportato dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti alla Compagnia assicuratrice del mezzo su cui si trovava nel momento in cui il sinistro è avvenuto. Può farlo anche quando la colpa è del conducente del veicolo. Per poter procedere al risarcimento dovrà presentare una richiesta contenente:

  • Nominativi di chi ha diritto a richiedere il risarcimento
  • Quando e dove è possibile ispezionare le cose per valutare l’entità del danno.
  • Circostanze del sinistro e dinamica dell’incidente.
  • Codice fiscale del danneggiato, età, attività e reddito.
  • Descrizione dell’entità delle lesioni subite. Attestazione medica che dimostri la guarigione.
  • Una dichiarazione del danneggiato che attesti che non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di altre assicurazioni sociali obbligatorie.
  • Stato di famiglia se è stato un incidente mortale.

Cosa succede?

A questo punto ricorda l’Avv Davide Cornalba che la Compagnia assicuratrice obbligata a rispondere entro 90 giorni dalla richiesta e potrà fare un’offerta di risarcimento oppure comunicare per quali motivi non ritiene di dover risarcire il danneggiato. Il termine dei giorni scende a 60 quando si tratta solo di danni alle cose. Se la documentazione è incompleta l’assicurazione dovrà farlo presente entro 30 giorni. Una volta iniziata la procedura il danneggiato dovrà rendersi disponibile per gli accertamenti. Quando viene effettuata una proposta il danneggiato ha diverse opzioni:

  • Accettarla e la compagnia ha tempo 15 giorni per il pagamento.
  • Rifiutarla e la compagnia provvede comunque entro 15 giorni al pagamento dell’offerta ma la somma di denaro sarà considerata un anticipo del risarcimento complessivo.
  • Se entro 30 giorni dall’invio dell’offerta il danneggiato non dice nulla allora la compagnia passati altri 15 provvederà al pagamento della somma offerta che sarà ritenuta anche in questo caso un anticipo.

 

 

 

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